Possono iscriversi all’Albo dei dottori Chimici i laureati del vecchio e nuovo ordinamento dei corsi di laurea che abbiano superato lo specifico Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico.
D.P.R. 328/2001: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
Possono iscriversi alla SEZ. B dell’Albo coloro che sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe 21) Scienze e Tecnologie Chimiche.
Classe 24) Scienze e tecnologie farmaceutiche.
Possono iscriversi alla SEZ. A dell’Albo coloro che sono in possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe 62/S Scienze Chimiche
Classe 81/S Scienze e tecnologie della Chimica
Classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale
Determinazione delle classi di lauree universitarie Classi di Laurea.
L – 27 Scienze e tecnologie chimiche (in precedenza denominata classe 21)
L – 29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (in precedenza denominata classe 24)
Classi di Laurea Magistrale
LM – 13 Farmacia e Farmacia Industriale (in precedenza denominata classe 14/S)
LM – 54 Scienze Chimiche (in precedenza denominata classe 62/S)
LM – 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (in precedenza denominata classe 81/S)
Il professionista può iscriversi all’Albo del luogo di residenza o del luogo ove ha posto il suo domicilio professionale. Per maggiori informazioni concernenti la documentazione necessaria per l’iscrizione si suggerisce di consultare il sito del CNC alla sezione “Ordini territoriali” nel quale sono indicati i vari siti internet ed i recapiti per contattare direttamente l’Ordine territoriale.