Ordine Provinciale dei Chimici e Fisici di Taranto

Albo dei consulenti tecnici e dei periti ed elenco nazionale

Data:
12 Gennaio 2024

Con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109,  è stato approvato il Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.

In data 5 dicembre 2023 è avvenuta la pubblicazione delle ridette specifiche tecniche sul sito internet del Ministero della giustizia e, pertanto, decorsi trenta giorni dalla citata pubblicazione ai sensi dell’art. 16-novies, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, le disposizioni sulla tenuta informatica degli albi CTU e degli albi dei periti saranno efficaci a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.

Il Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale.

Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.

L’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 05.12.2023 le specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, e dell’articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall’articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale.

Iscrizioni al Portale

In base all’art. 16-novies, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, i professionisti che sono già iscritti in modalità informatica nei medesimi albi, inseriscono i propri dati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche tecniche.

Ancora, ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 103 del 2023, i professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all’albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengono l’iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza da inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale.

Pertanto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno per mantenere l’iscrizione ripresentare la domanda attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.

I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, che coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia.

A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituti in ogni tribunale.

In forza dell’art. 5, comma 10, del d.m. n. 103 del 2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Ultimo aggiornamento

2 Dicembre 2024, 12:01